Art. 117
Obblighi di cooperazione
In vigore dal 26 giu 2013
Obblighi di cooperazione
1. Le autorità competenti collaborano strettamente tra loro. Esse si scambiano tutte le informazioni essenziali o rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite loro dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013. A tale proposito, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le informazioni rilevanti e di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali.
Le autorità competenti collaborano con l'ABE ai fini della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013, conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.
Le autorità competenti forniscono all'ABE tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento (UE) n. 1093/2010, conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Le informazioni di cui al primo comma sono considerate essenziali se possono materialmente influenzare la valutazione circa la solidità finanziaria di un ente o di un ente finanziario in un altro Stato membro.
In particolare, le autorità di vigilanza su base consolidata di enti imprese madri nell'UE e enti controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE trasmettono alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate della vigilanza sulle filiazioni di tali imprese madri tutte le informazioni rilevanti. Nel determinare la portata delle informazioni rilevanti si tiene conto dell'importanza di dette filiazioni all'interno del sistema finanziario di tali Stati membri.
Le informazioni essenziali di cui al primo comma comprendono, in particolare, quanto segue:
a)
descrizione della struttura giuridica del gruppo e della struttura di governance compresa la struttura dell'organizzazione, includendo tutte le entità regolamentate, le entità non regolamentate, le filiazioni non regolamentate e le succursali significative appartenenti al gruppo, le imprese madri, ai sensi dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 2, nonché le autorità competenti delle entità regolamentate del gruppo;
b)
procedure per la raccolta di informazioni dagli enti appartenenti ad un gruppo e per la verifica di tali informazioni;
c)
sviluppi negativi che interessano enti o altre entità appartenenti ad un gruppo e che potrebbero avere serie ripercussioni sugli enti;
d)
importanti sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità competenti conformemente alla presente direttiva, incluse l'imposizione di un requisito in materia di fondi propri specifico ai sensi dell' e qualsiasi limitazione all'utilizzo del metodo avanzato di misurazione per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Le autorità competenti possono rinviare all'ABE le seguenti situazioni:
a)
quando un'autorità competente non ha comunicato informazioni essenziali;
b)
quando una richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni pertinenti, è stata respinta o non ha ricevuto seguito entro un termine ragionevole.
Fatto salvo l'articolo 258 TFUE, l'ABE può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti nello sviluppo di prassi coerenti di cooperazione di propria iniziativa conformemente all', paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
3. Le autorità competenti incaricate della vigilanza su enti controllati da un ente impresa madre nell'UE contattano ove possibile l'autorità di vigilanza su base consolidata, quando hanno bisogno di informazioni sull'attuazione dei metodi e delle metodologie menzionati nella presente direttiva e nel regolamento (UE) n. 575/2013 che possono essere già a disposizione dell'autorità di vigilanza su base consolidata.
4. Le autorità competenti interessate, prima di adottare una decisione che rivesta una certa importanza per le funzioni di vigilanza delle altre autorità competenti, si consultano tra loro in relazione ai punti seguenti:
a)
modifiche nella struttura azionaria, organizzativa o gestionale di enti creditizi appartenenti a un gruppo, che richiedono l'approvazione o l'autorizzazione delle autorità competenti; and
b)
importanti sanzioni o misure eccezionali adottate dalle autorità competenti, incluse l'imposizione di un requisito specifico in materia di fondi propri ai sensi dell' e qualsiasi limitazione all'utilizzo dei metodi avanzati di misurazione per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Ai fini della lettera b), l'autorità di vigilanza su base consolidata è sempre consultata.
Un'autorità competente può tuttavia decidere di non procedere alla consultazione di altre autorità competenti in situazioni di emergenza o qualora tale consultazione possa compromettere l'efficacia delle sue decisioni. In tali casi l'autorità competente informa senza indugio le altre autorità competenti una volta adottata la sua decisione.
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