Art. 115
Accordi di coordinamento e cooperazione
In vigore dal 26 giu 2013
Accordi di coordinamento e cooperazione
1. Al fine di agevolare e di rendere efficace la vigilanza, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti concludono accordi scritti di coordinamento e di cooperazione.
Tali accordi possono assegnare ulteriori compiti all'autorità di vigilanza su base consolidata e possono specificare le procedure per quanto riguarda il processo decisionale e la cooperazione con le altre autorità competenti.
2. Le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione ad una filiazione di un'impresa madre che sia un ente possono delegare, con un accordo bilaterale, conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010, la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre ed esercitano la vigilanza su di essa affinché esse si incarichino della vigilanza sulla filiazione conformemente alla presente direttiva. L'ABE è informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri ed al comitato bancario europeo.
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