Art. 114
Obblighi di informazione in situazioni di emergenza
In vigore dal 26 giu 2013
Obblighi di informazione in situazioni di emergenza
1. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, inclusa una situazione quale descritta all' del regolamento (UE) n. 1093/2010 o una situazione di evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno qualsiasi degli Stati membri in cui sono state autorizzate entità del gruppo o nel quale sono stabilite succursali significative di cui all', l'autorità di vigilanza su base consolidata, fatto salvo il capo 1, sezione II e, laddove applicabili, gli della direttiva 2004/39/CE, ne informa non appena possibile l'ABE e le autorità di cui all', paragrafo 4, e all' e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. I predetti obblighi si applicano a tutte le autorità competenti.
Se una banca centrale del SEBC viene a conoscenza di una delle situazioni descritte al primo comma ne informa non appena possibile le autorità competenti di cui all' e l'ABE.
Se possibile, l'autorità competente e l'autorità di cui all', paragrafo 4, utilizzano i mezzi di comunicazione già esistenti.
2. Qualora necessiti di informazioni già comunicate ad un'altra autorità competente, l'autorità di vigilanza su base consolidata contatta se possibile tale autorità, al fine di evitare una duplicazione delle segnalazioni alle varie autorità preposte all'esercizio della vigilanza.
Storico versioni
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