Art. 113 · Decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente

Art. 113

Decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente

In vigore dal 26 giu 2013
Decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente 1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti di uno Stato membro responsabili della vigilanza sulle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE fanno tutto quanto in loro potere per pervenire ad una decisione congiunta: a) sull'applicazione degli per determinare l'adeguatezza del livello dei fondi propri su base consolidata detenuti dal gruppo di enti in rapporto alla sua situazione finanziaria e al suo profilo di rischio e al livello di fondi propri richiesto in applicazione dell', paragrafo 1, lettera a), a ciascuna entità del gruppo di enti e su base consolidata; b) sulle misure per fronteggiare aspetti significativi e risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità, incluse l'adeguatezza dell'organizzazione e del trattamento dei rischi secondo quanto disposto dall' e la necessità di requisiti in materia di liquidità specifici per l'ente conformemente all' della presente direttiva. 2.   Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 sono prese: a) ai fini del paragrafo 1, lettera a), entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata alle altre autorità competenti interessate di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo di enti conformemente agli e all', paragrafo 1, lettera a); b) ai fini del paragrafo 1, lettera b), entro un mese dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo di enti conformemente all' e all'. Le decisioni congiunte tengono inoltre debitamente conto della valutazione del rischio delle filiazioni effettuato dalle autorità competenti interessate conformemente agli . Le decisioni congiunte sono contenute in un documento e pienamente motivate e sono trasmesse dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'ente impresa madre nell'UE. In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'ABE su richiesta di una qualsiasi delle altre autorità competenti. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria iniziativa. 3.   Qualora le autorità competenti non pervengano ad una decisione congiunta entro i termini di cui al paragrafo 2, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una decisione su base consolidata sull'applicazione degli , dell', paragrafo 1, lettera a), e dell' dopo aver debitamente considerato la valutazione dei rischi delle filiazioni effettuata dalle autorità competenti interessate. Se, alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 2, una qualsiasi delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione e attende la decisione che l'ABE può adottare ai sensi dell', paragrafo 3, di tale regolamento, e adotta una decisione conformemente alla decisione dell'ABE. Si ritiene che i termini di cui al paragrafo 2 equivalgano ai periodi di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo la scadenza del periodo di quattro mesi o del periodo di un mese, a seconda dei casi, o se è stata adottata una decisione congiunta. La decisione sull'applicazione dell'articolo degli , dell', paragrafo 1, lettera a), e dell' è adottata dalle rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni di un ente creditizio impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE su base individuale o subconsolidata, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata. Se, alla scadenza di uno dei termini di cui al paragrafo 2, una qualsiasi delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti rinviano la loro decisione e attendono la decisione che l'ABE adotta conformemente all', paragrafo 3, di tale regolamento e adottano la propria decisione conformemente alla decisione dell'ABE. Si ritiene che i termini di cui al paragrafo 2 equivalgano ai periodi di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo la scadenza del periodo di quattro mesi o del periodo di un mese, a seconda dei casi, o se è stata adottata una decisione congiunta. Le decisioni sono contenute in un documento e pienamente motivate e tengono conto della valutazione del rischio, dei pareri e delle riserve formulati dalle altre autorità competenti nei termini di cui al paragrafo 2. Il documento contenente la decisione è trasmesso dall'autorità di vigilanza su base consolidata a tutte le autorità competenti interessate e all'ente impresa madre nell'UE. Qualora l'ABE sia stata consultata, tutte le autorità competenti tengono conto del suo parere e motivano ogni eventuale scostamento significativo da esso. 4.   Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 e le decisioni adottate dalle autorità competenti in assenza di una decisione congiunta di cui al paragrafo 3 sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati. Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 e ogni decisione adottata in assenza di una decisione congiunta conformemente al paragrafo 3 sono aggiornate su base annuale o, in circostanze eccezionali, quando un'autorità competente responsabile della vigilanza sulle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE presenta all'autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta scritta pienamente motivata di aggiornamento della decisione sull'applicazione dell', paragrafo 1, lettera a) e dell'. In quest'ultimo caso l'aggiornamento può essere trattato bilateralmente dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dall'autorità competente che ha presentato la richiesta. 5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta di cui al presente articolo sull'applicazione degli , dell', paragrafo 1, lettera a), e dell' al fine di facilitare l'adozione delle decisioni congiunte. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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