Art. 112
Coordinamento delle attività di vigilanza da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata
In vigore dal 26 giu 2013
Coordinamento delle attività di vigilanza da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata
1. In aggiunta agli obblighi imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità di vigilanza su base consolidata esercita le seguenti funzioni:
a)
coordinamento della raccolta e della diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali in situazioni normali e in situazioni di emergenza;
b)
pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali, anche in relazione alle attività di cui al titolo VII, capo 3, in collaborazione con le autorità competenti interessate;
c)
pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in collaborazione con le autorità competenti interessate e, se necessario, con le banche centrali del SEBC, in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse, compresi gli sviluppi negativi negli enti o sui mercati finanziari, utilizzando, ove possibile, mezzi di comunicazione esistenti per facilitare la gestione delle crisi.
2. Se l'autorità di vigilanza su base consolidata omette di espletare i suoi compiti di cui al paragrafo 1 o se le autorità competenti non cooperano con l'autorità di vigilanza su base consolidata nella misura richiesta per l'espletamento dei compiti di cui al paragrafo 1, una qualsiasi delle autorità competenti interessate può rinviare la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza, a norma all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
In caso di disaccordo sul coordinamento delle attività di vigilanza a norma del presente articolo, l'ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti di propria iniziativa conformemente all', paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
3. La pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo comprende le misure eccezionali di cui all', paragrafo 1, lettera d), e all', paragrafo 4, lettera b), l'elaborazione di valutazioni congiunte, l'attuazione di piani di emergenza e la comunicazione al pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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