Art. 108
Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno
In vigore dal 26 giu 2013
Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno
1. Le autorità competenti esigono che ciascun ente che non sia né una filiazione nello Stato membro in cui è autorizzato o in cui è soggetto a vigilanza, né un'impresa madre, e ciascun ente non incluso nel consolidamento ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 575/2013 si conformino su base individuale agli obblighi stabiliti all' della presente direttiva.
Le autorità competenti possono esentare un ente creditizio dagli obblighi stabiliti all' della presente direttiva conformemente all' del regolamento (UE) n. 575/2013.
Se le autorità competenti rinunciano all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata di cui all' del regolamento (UE) n. 575/2013, i requisiti di cui all' della presente direttiva si applicano su base individuale.
2. Le autorità competenti impongono alle imprese madri in uno Stato membro, nella misura e secondo le modalità stabilite nella parte uno, titolo II, capo 2, sezioni 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, di rispettare gli obblighi stabiliti all' della presente direttiva su base consolidata.
3. Le autorità competenti impongono agli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, nella misura e secondo le modalità stabilite nella parte uno, titolo II, capo 2, sezioni 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, di rispettare gli obblighi stabiliti all' della presente direttiva sulla base della situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista.
Qualora la società di partecipazione finanziaria madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro controlli più di un ente, il primo comma si applica solo all'ente soggetto alla vigilanza su base consolidata conformemente all'.
4. Le autorità competenti impongono agli enti che sono filiazioni di soddisfare i requisiti stabiliti all' su base subconsolidata qualora tali enti, ovvero l'impresa madre se si tratta di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario o una società di gestione patrimoniale secondo la definizione dell', paragrafo 5, della direttiva 2002/87/CE, oppure detengano una partecipazione.
Storico versioni
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