Art. 107
Uniformità delle revisioni e valutazioni prudenziali e delle misure di vigilanza
In vigore dal 26 giu 2013
Uniformità delle revisioni e valutazioni prudenziali e delle misure di vigilanza
1. Le autorità competenti informano l'ABE:
a)
del funzionamento del loro processo di revisione e di valutazione di cui all';
b)
della metodologia utilizzata come base per le decisioni di cui agli sul processo di cui alla lettera a).
L'ABE valuta le informazioni fornite dalle autorità competenti al fine di sviluppare una coerenza nel processo di revisione e valutazione prudenziale. Essa può chiedere informazioni supplementari alle autorità competenti per completare la sua valutazione in misura proporzionata conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
2. L'ABE riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio sul grado di convergenza dell'applicazione del presente capo tra Stati membri.
Al fine di aumentare il livello di tale convergenza, l'ABE effettua verifiche inter pares conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
3. L'ABE pubblica orientamenti rivolti alle autorità competenti conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare ulteriormente in modo adeguato a dimensioni, struttura e organizzazione interna degli enti e alla natura, ampiezza e complessità delle loro attività, le procedure e le metodologie comuni per il processo di revisione e di valutazione prudenziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all' e per la valutazione dell'organizzazione e del trattamento dei rischi di cui agli articoli da 76 a 87, in particolare in relazione al rischio di concentrazione conformemente all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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