Art. 105
Requisiti specifici in materia di liquidità
In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti specifici in materia di liquidità
Ai fini della determinazione del livello appropriato di requisiti in materia di liquidità sulla base della revisione e della valutazione effettuate conformemente alla sezione III, le autorità competenti valutano se sia necessario imporre un requisito specifico in materia di liquidità per catturare i rischi di liquidità ai quali un ente è o può essere esposto, tenendo in considerazione quanto segue:
a)
il particolare modello imprenditoriale dell'ente;
b)
i dispositivi, i processi e i meccanismi dell'ente di cui alla sezione II e in particolare all';
c)
il risultato della revisione e della valutazione effettuate conformemente all';
d)
il rischio di liquidità sistemico che minaccia l'integrità dei mercati finanziari dello Stato membro interessato.
In particolare, fatto salvo l', le autorità competenti dovrebbero considerare la necessità di applicare sanzioni amministrative o altre misure amministrative, compresi requisiti prudenziali, il cui livello è sostanzialmente correlato al divario tra l'effettiva posizione di liquidità di un ente e i requisiti in materia di liquidità e di finanziamento stabile definiti a livello nazionale o di Unione.
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