Art. 103 · Applicazione delle misure di vigilanza a enti con profili di rischio simili

Art. 103

Applicazione delle misure di vigilanza a enti con profili di rischio simili

In vigore dal 26 giu 2013
Applicazione delle misure di vigilanza a enti con profili di rischio simili 1.   Se le autorità competenti stabiliscono, ai sensi dell', che enti con profili di rischio simili, per esempio con modelli imprenditoriali simili o simile localizzazione geografica delle esposizioni, sono o potrebbero essere esposti a rischi simili o rappresentare rischi simili per il sistema finanziario, esse possono applicare il processo di revisione e di valutazione prudenziale di cui all' a tali enti in maniera analoga o identica. A tal fine, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano della competenza giuridica necessaria per imporre requisiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 a tali enti in maniera analoga o identica, compreso in particolare l'esercizio di poteri di vigilanza a norma degli . In particolare, i tipi di enti di cui al primo comma possono essere determinati conformemente ai criteri di cui all', paragrafo 1, lettera j). 2.   Quando applicano il paragrafo 1, le autorità competenti ne inviano notifica all'ABE. L'ABE sorveglia le pratiche di vigilanza e formula orientamenti per specificare le modalità di valutazione di rischi simili e il modo in cui può essere assicurata la coerenza nell'applicazione del paragrafo 1 in tutta l'Unione. Tali orientamenti sono adottati in conformità dell' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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