Art. 102 · Misure di vigilanza

Art. 102

Misure di vigilanza

In vigore dal 26 giu 2013
Misure di vigilanza 1.   Le autorità competenti esigono che un ente adotti con anticipo le misure necessarie per far fronte ai problemi che potrebbero presentarsi nei seguenti casi: a) l'ente non soddisfa i requisiti della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 575/2013; b) le autorità competenti hanno prove che indicano la probabilità che l'ente violi i requisiti della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 575/2013 entro i successivi dodici mesi. 2.   Ai fini del paragrafo 1, i poteri delle autorità competenti includono quelli di cui all'.
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