Art. 3 · Valori limite di esposizione e livelli di azione

Art. 3

Valori limite di esposizione e livelli di azione

In vigore dal 26 giu 2013
Valori limite di esposizione e livelli di azione 1.   Le grandezze fisiche concernenti l’esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell’allegato I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i LA sono riportati negli allegati II e III. 2.   Gli Stati membri dispongono che il datore di lavoro assicuri che l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici sia limitata ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all’allegato II, per gli effetti non termici, e di cui all’allegato III, per gli effetti termici. Il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo alle pertinenti procedure di valutazione dell’esposizione di cui all’. Qualora l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi il VLE, il datore di lavoro adotta misure immediate in conformità dell’, paragrafo 8. 3.   Ai fini della presente direttiva, ove sia dimostrato che i pertinenti LA di cui agli allegati II e III non sono superati, si considera che il datore di lavoro rispetta i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali. Qualora l’esposizione superi i LA, il datore di lavoro adotta misure in conformità dell’, paragrafo 2, a meno che la valutazione effettuata in conformità dell’, paragrafi 1, 2 e 3, dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza. In deroga al primo comma, l’esposizione può superare: a) i LA inferiori per i campi elettrici (allegato II, tabella B1), ove giustificato dalla prassi o dal processo, purché non siano superati i VLE relativi agli effetti sensoriali (allegato II, tabella A3), oppure i) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari (allegato II, tabella A2); ii) siano evitate eccessive scariche di scintille e correnti di contatto (allegato II, tabella B3) attraverso le misure specifiche di protezione di cui all’, paragrafo 6, nonché iii) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di cui all’, lettera f); b) i LA inferiori per i campi magnetici (allegato II, tabella B2), ove giustificato dalla prassi o dal processo, compreso nella testa e nel tronco, durante il turno di lavoro, purché non siano superati i VLE relativi agli effetti sensoriali (allegato II, tabella A3), oppure i) il superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali sia solamente temporaneo; ii) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari (allegato II, tabella A2); iii) siano adottate misure in conformità dell’, paragrafo 9, in caso di sintomi temporanei, ai sensi della lettera a) di tale paragrafo, nonché iv) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di cui all’, lettera f). 4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, l’esposizione può superare: a) i VLE relativi agli effetti sensoriali (allegato II, tabella A1) durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla prassi o dal processo, purché: i) il loro superamento sia solamente temporaneo; ii) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari (allegato II, tavola A1); iii) siano state prese misure specifiche di protezione in conformità dell’, paragrafo 7; iv) siano adottate misure in conformità dell’, paragrafo 9, in caso di sintomi temporanei, ai sensi della lettera b) di tale paragrafo, nonché v) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di cui all’, lettera f); b) i VLE relativi agli effetti sensoriali (allegato II, tabella A3 e allegato III, tabella A2) durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla prassi o dal processo, purché: i) il loro superamento sia solamente temporaneo; ii) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari (allegato II, tabella A2 e allegato III, tabelle A1 e A3); iii) siano adottate misure in conformità dell’, paragrafo 9, in caso di sintomi temporanei ai sensi della lettera a) di tale paragrafo, nonché iv) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di cui all’, lettera f).
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