Art. 10 · Deroghe

Art. 10

Deroghe

In vigore dal 26 giu 2013
Deroghe 1.   In deroga all’, ma fatto salvo l’, paragrafo 1, si applicano le seguenti disposizioni: a) l’esposizione può superare i VLE se è connessa all’installazione, al controllo, all’uso, allo sviluppo, alla manutenzione degli apparecchi per la risonanza magnetica (RMI) per i pazienti nel settore sanitario o alla ricerca correlata, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: i) la valutazione del rischio effettuata conformemente all’ ha dimostrato che i VLE sono superati; ii) tenuto conto dello stato dell’arte, sono state applicate tutte le misure tecniche e/o organizzative; iii) le circostanze giustificano debitamente il superamento del VLE; iv) si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro o delle pratiche di lavoro, e v) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l’uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (12); b) gli Stati membri possono autorizzare l’attuazione di un sistema di protezione equivalente o più specifico per il personale che lavora presso impianti militari operativi o che partecipa ad attività militari, ivi compreso a esercitazioni militari internazionali congiunte, purché si evitino gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza; c) gli Stati membri possono autorizzare, in circostanze debitamente giustificate e soltanto per il periodo in cui rimangano tali, il superamento temporaneo dei VLE in settori specifici o per attività specifiche che esulino dall’ambito di applicazione delle lettere a) e b). Ai fini della presente disposizione per «circostanze debitamente giustificate» si intendono circostanze che soddisfino le seguenti condizioni: i) la valutazione del rischio effettuata conformemente all’ ha dimostrato che i VLE sono superati; ii) tenuto conto dello stato dell’arte, sono state applicate tutte le misure tecniche e/o organizzative; iii) si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro o delle pratiche di lavoro, e iv) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale. 2.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito a ogni deroga ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), e indicano la relativa giustificazione nella relazione di cui all’.
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