Art. 47
Applicazione dei criteri di equivalenza
In vigore dal 26 giu 2013
Applicazione dei criteri di equivalenza
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione in cui si indicano gli obblighi di informativa dei paesi terzi che, sulla scorta dei criteri di equivalenza indicati a norma dell', essa considera equivalenti agli obblighi del presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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