Art. 44
Relazione sui pagamenti ai governi consolidata
In vigore dal 26 giu 2013
Relazione sui pagamenti ai governi consolidata
1. Gli Stati membri impongono ad ogni grande impresa o ente di interesse pubblico attivi nell'industria estrattiva o che utilizzano aree forestali primarie e soggetti al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere una relazione sui pagamenti ai governi consolidata a norma degli , se quell'impresa madre è soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato di cui all', paragrafi da 1 a 6.
Un'impresa madre è considerata un'impresa attiva nell'industria estrattiva o un'impresa che utilizza aree forestali primarie se una delle sue imprese figlie è attiva nell'industria estrattiva o utilizza aree forestali primarie.
La relazione consolidata comprende soltanto i pagamenti relativi a operazioni estrattive e/o di sfruttamento forestale.
2. L'obbligo di redigere la relazione consolidata di cui al paragrafo 1 non si applica a:
a)
un'impresa madre di un piccolo gruppo quale definito all', paragrafo 5, tranne quando un'impresa all’interno del gruppo è un ente di interesse pubblico;
b)
un'impresa madre di un gruppo di dimensioni medie quale definito all', paragrafo 6, tranne quando un'impresa all’interno del gruppo è un ente di interesse pubblico e
c)
un'impresa madre soggetta al diritto di uno Stato membro che sia al tempo stesso un'impresa figlia, se la sua impresa madre è soggetta al diritto di uno Stato membro.
3. Un'impresa, incluso un ente di interesse pubblico, può essere esclusa dalla relazione sui pagamenti al governo consolidata qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
a)
restrizioni gravi e durevoli pregiudicano sostanzialmente, per l'impresa madre, l'esercizio dei suoi diritti sull’attivo o sulla direzione/gestione di tale impresa;
b)
casi estremamente rari in cui le informazioni necessarie alla redazione della relazione sui pagamenti ai governi consolidata conformemente alla presente direttiva non possono essere ottenute senza spese sproporzionate o ritardi non giustificati;
c)
le azioni o quote di tale impresa sono detenute esclusivamente in vista della loro successiva alienazione.
Le suddette esenzioni si applicano solo se usate anche ai fini dei bilanci consolidati
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