Art. 43 · Contenuto della relazione

Art. 43

Contenuto della relazione

In vigore dal 26 giu 2013
Contenuto della relazione 1.   I pagamenti inferiori a 100 000 EUR effettuati in un esercizio, sia che si tratti di pagamenti singoli o di una serie di pagamenti correlati, non devono essere considerati nella relazione. 2.   La relazione indica le informazioni seguenti sulle attività di cui all', punti 1 e 2, per l'esercizio considerato: a) l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascun governo; b) l'importo totale per tipo di pagamento, di cui all', punto 5, lettere da a) a g), effettuato a favore di ciascun governo; c) se questi pagamenti sono stati attribuiti a un progetto specifico, l'importo totale per tipo di pagamento, di cui all', punto 5, lettere da a) a g), effettuato per ciascuno di tali progetti e l'importo totale dei pagamenti per ciascuno di tali progetti. I pagamenti effettuati dalle imprese in ragione degli obblighi imposti alle imprese a livello di entità possono essere indicati a livello di entità piuttosto che a livello di progetto. 3.   Se versati a un governo, i pagamenti in natura sono indicati in termini di valore e, se del caso, di quantità. Sono fornite note giustificative che spieghino come ne è stato determinato il valore. 4.   L'indicazione dei pagamenti di cui al presente articolo rispecchia la sostanza piuttosto che la forma del pagamento o dell'attività in questione. Pagamenti ed attività non possono essere artificiosamente suddivisi o aggregati allo scopo di eludere l'applicazione della presente direttiva. 5.   Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, la soglia in euro di cui al paragrafo 1 è convertita in valuta nazionale: a) applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di qualsiasi direttiva che fissi tale soglia e b) arrotondando l'importo al centinaio più prossimo.
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