Art. 36
Esenzione a favore delle microimprese
In vigore dal 26 giu 2013
Esenzione a favore delle microimprese
1. Gli Stati membri possono esentare le microimprese da uno o dalla totalità dei seguenti obblighi:
a)
l'obbligo di presentare le voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi". Qualora uno Stato membro si avvalga di tale opzione, può consentire a tali imprese, unicamente in relazione ad altri oneri di cui al paragrafo 2, lettera b), punto vi), del presente articolo, di derogare all', paragrafo 1, lettera d), riguardo alla rilevazione dei "ratei e risconti" dell'attivo e del passivo, a condizione che ciò sia indicato nella nota integrativa o, in conformità della lettera b) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale;
b)
l'obbligo di redigere la nota integrativa in conformità dell', a condizione che le informazioni richieste ai sensi dell', paragrafo 1, lettere d) e e), della presente direttiva, nonché dell', paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE figurino in calce allo stato patrimoniale;
c)
l'obbligo di preparare la relazione sulla gestione in conformità del capo 5, a condizione che le informazioni prescritte dall', paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE figurino nella nota integrativa o, in conformità della lettera b) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale;
d)
l'obbligo di pubblicare il bilancio d’esercizio in conformità del capo 7 della presente direttiva, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale in esso contenute siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata dallo Stato membro interessato. Allorché l'autorità competente non è il registro centrale, il registro di commercio o il registro delle imprese, come indicato all', paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE, l'autorità competente è tenuta a comunicare al registro le informazioni depositate.
2. Gli Stati membri possono consentire alle microimprese:
a)
di redigere soltanto uno stato patrimoniale in forma abbreviata in cui siano iscritte separatamente almeno le voci precedute da lettere di cui agli allegati III o IV, se applicabili. Nei casi in cui si applica il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, sono escluse dallo stato patrimoniale la voce E all’interno dell’"Attivo" e la voce D all’interno delle "Passività" dell'allegato III o le voci E e K dell'allegato IV;
b)
di redigere soltanto un conto economico in forma abbreviata in cui siano iscritte separatamente almeno le seguenti voci, se del caso:
i)
ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;
ii)
altri proventi;
iii)
materie prime e sussidiarie;
iv)
costi del personale;
v)
rettifiche di valore;
vi)
altri oneri;
vii)
imposte;
viii)
utili/perdite.
3. Gli Stati membri non autorizzano né prescrivono l'applicazione dell' alle microimprese che si avvalgono di una qualsiasi delle esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4. Per quanto riguarda le microimprese i bilanci d’esercizio redatti in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si considerano in grado di fornire la rappresentazione veritiera e corretta richiesta dall', paragrafo 3. Di conseguenza, l', paragrafo 4, non si applica a siffatti bilanci.
5. Ove si applichi il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, il totale dello stato patrimoniale di cui all', paragrafo 1, lettera a), è composto dagli attivi di cui alle voci da A a D all’interno dell’“Attivo” dell'allegato III o dalle voci da A a D dell'allegato IV.
6. Fatto salvo il presente articolo, gli Stati membri assicurano che le microimprese siano per il resto considerate piccole imprese.
7. Gli Stati membri non permettono alle imprese di investimento o alle imprese di partecipazione finanziaria di avvalersi delle deroghe previste dai paragrafi 1, 2 e 3.
8. Gli Stati membri che alla data 19 luglio 2013, hanno messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in osservanza della direttiva 2012/6/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità (18), possono essere esentati dagli obblighi di cui all', paragrafo 9, in ordine alla conversione in valuta nazionale delle soglie di cui all', paragrafo 1, allorché applicano la prima frase dell', paragrafo 1.
9. Entro 20 luglio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla situazione delle microimprese che tenga conto, in particolare, della situazione a livello nazionale relativamente al numero di imprese che rientrano nei criteri dimensionali e della riduzione degli oneri amministrativi derivanti dall'esenzione dall'obbligo di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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