Art. 34
Disposizioni generali
In vigore dal 26 giu 2013
Disposizioni generali
1. Gli Stati membri assicurano che i bilanci degli enti di interesse pubblico e delle imprese medie e grandi siano sottoposti a revisione legale da parte di uno o più revisori legali o imprese di revisione contabile abilitati dagli Stati membri ad effettuare la revisione legale dei bilanci sulla base della direttiva 2006/43/CE.
I revisori legali o le imprese di revisione contabile inoltre:
a)
esprimono un giudizio su quanto segue:
i)
se la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio dello stesso esercizio, e
ii)
se la relazione sulla gestione è stata preparata in conformità dei requisiti di legge applicabili;
b)
dichiarano se, in base a ciò che hanno conosciuto e compreso dell'impresa e relativo contesto nel corso della revisione, hanno individuato rilevanti dichiarazioni errate nella relazione sulla gestione e forniscono un'indicazione sulla natura di tali dichiarazioni errate.
2. Per quanto riguarda il bilancio consolidato si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 1, primo comma. Il paragrafo 1, secondo comma, si applica, mutatis mutandis, al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione consolidata.
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