Art. 3
Categorie di imprese e di gruppi
In vigore dal 26 giu 2013
Categorie di imprese e di gruppi
1. Nell'applicare una o più opzioni di cui all', gli Stati membri definiscono microimprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
a)
totale dello stato patrimoniale: 350 000 EUR;
b)
ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700 000 EUR;
c)
numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.
2. Sono piccole imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
a)
totale dello stato patrimoniale: 4 000 000 EUR;
b)
ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8 000 000 EUR;
c)
numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.
Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 6 000 000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 12 000 000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.
3. Sono medie imprese le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
a)
totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;
b)
ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR;
c)
numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.
4. Sono grandi imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
a)
totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;
b)
ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR;
c)
numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.
5. I piccoli gruppi sono gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
a)
totale dello stato patrimoniale: 4 000 000 EUR;
b)
ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8 000 000 EUR;
c)
numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.
Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 6 000 000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 12 000 000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.
6. I gruppi di dimensioni medie sono gruppi che non sono piccoli gruppi e sono composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
a)
totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;
b)
ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR;
c)
numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.
7. I grandi gruppi sono gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
a)
totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;
b)
ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR;
c)
numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.
8. Ai fini del calcolo dei limiti numerici di cui ai paragrafi da 5 a 7 del presente articolo, gli Stati membri permettono che non si proceda né alla compensazione di cui all', paragrafo 3, né all'eliminazione prevista dall', paragrafo 7. In tali casi, i limiti numerici dei criteri relativi al totale dello stato patrimoniale e ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni sono maggiorati del 20 %.
9. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in valuta nazionale equivalenti agli importi specificati ai paragrafi da 1 a 7 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di ciascuna direttiva che stabilisca tali importi.
Ai fini della conversione nelle valute nazionali degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in euro di cui ai paragrafi 1, 3, 4, 6 e 7 possono essere aumentati o diminuiti di non oltre il 5 % per ottenere importi arrotondati nelle valute nazionali.
10. Se un'impresa o un gruppo alla data di chiusura del bilancio supera o non supera più i limiti numerici di due dei tre criteri di cui ai paragrafi da 1 a 7, tale circostanza si ripercuote sull'applicazione delle deroghe previste dalla presente direttiva soltanto se si ripete per due esercizi consecutivi.
11. Il totale dello stato patrimoniale di cui ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo consiste nel valore complessivo delle voci da A a D all’interno dell’”Attivo"nello schema di cui all’allegato III o nelle voci da A a E dell'attivo nello schema di cui all’allegato IV.
12. Nel calcolo delle soglie di cui ai paragrafi da 1 a 7 gli Stati membri possono prescrivere l'inclusione dei proventi derivanti da altre fonti per le imprese per le quali i “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni” non sono pertinenti. Gli Stati membri possono prescrivere che le imprese madri calcolino le loro soglie su base consolidata anziché su base individuale. Gli Stati membri possono altresì prescrivere che le imprese affiliate calcolino le loro soglie su base consolidata o aggregata qualora tali imprese siano state costituite al solo scopo di evitare la rendicontazione contabile di talune informazioni.
13. Per tenere conto degli effetti dell'inflazione, almeno ogni cinque anni la Commissione riesamina e, se del caso, modifica per mezzo di atti delegati, conformemente all', le soglie di cui ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo, tenendo conto delle misure dell'inflazione pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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