Art. 22
Obbligo di redigere il bilancio consolidato
In vigore dal 26 giu 2013
Obbligo di redigere il bilancio consolidato
1. Gli Stati membri impongono ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere un bilancio consolidato ed una relazione sulla gestione consolidata, se tale impresa (impresa madre):
a)
ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa (impresa figlia);
b)
ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo di un'altra impresa (impresa figlia) ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa;
c)
ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'impresa (impresa figlia), di cui è azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di questa, quando il diritto da cui è regolata l'impresa figlia permette che la stessa sia soggetta a tali contratti o clausole.
Gli Stati membri possono non prescrivere che l'impresa madre sia azionista o socio dell'impresa figlia. Gli Stati membri il cui diritto non prevede tale contratto o tale clausola statutaria non sono tenuti ad applicare questa disposizione; o
d)
è azionista o socio di un'impresa e:
i)
la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo di detta impresa (impresa figlia) in carica durante l'esercizio in corso e l'esercizio precedente e sino alla redazione del bilancio consolidato è stata nominata in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto; o
ii)
in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale impresa (impresa figlia), controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa stessa. Gli Stati membri possono adottare disposizioni più dettagliate quanto alla forma e al contenuto di siffatti accordi.
Gli Stati membri prescrivono almeno l'applicazione delle disposizioni di cui al punto ii). Gli Stati membri possono subordinare l'applicazione del punto i) al requisito che i diritti di voto rappresentino almeno il 20 % del totale.
Tuttavia, il punto i) non si applica quando una terza parte possiede i diritti di cui alle lettere a), b) o c) nei confronti di quella impresa.
2. In aggiunta ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere ad ogni impresa soggetta alla propria legislazione nazionale di redigere un bilancio consolidato e una relazione sulla gestione consolidata se:
a)
questa impresa (un'impresa madre) ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo su un'altra impresa (l'impresa figlia); o
b)
questa impresa (un'impresa madre) e un'altra impresa (l'impresa figlia) sono sottoposte alla direzione unitaria dell'impresa madre.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettere a), b) e d), ai diritti di voto, di nomina o di revoca dell'impresa madre sono aggiunti i diritti di ogni altra impresa figlia nonché quelli di ogni altra persona che agisce in nome proprio ma per conto dell'impresa madre o di un'altra impresa figlia.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettere a), b) e d), dai diritti di cui al paragrafo 3 sono sottratti i diritti:
a)
inerenti alle azioni o quote detenute per conto di una persona diversa dall'impresa madre o da un'impresa figlia di quest'ultima; o
b)
inerenti alle azioni o quote:
i)
detenute in garanzia, a condizione che tali diritti siano esercitati conformemente alle istruzioni ricevute; oppure
ii)
detenute con riferimento alla concessione di prestiti nell’ambito delle ricorrenti attività d’impresa, sempre che i diritti di voto siano esercitati nell'interesse del garante.
5. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e d), la totalità dei diritti di voto degli azionisti o dei soci dell'impresa figlia è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dall'impresa stessa, da un'impresa figlia di quest'ultima o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese.
6. Fatto salvo l', paragrafo 9, l'impresa madre e tutte le sue figlie sono imprese da consolidare, a prescindere dall'ubicazione della sede legale di tali imprese figlie.
7. Fatti salvi il presente articolo e gli , gli Stati membri possono imporre ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere un bilancio consolidato e una relazione sulla gestione consolidata, se:
a)
questa impresa e una o più altre imprese alle quali essa non è legata ai sensi dei paragrafi 1 o 2 sono sottoposte a una direzione unitaria in conformità:
i)
di un contratto stipulato con tale impresa; oppure
ii)
dello statuto delle altre imprese di cui sopra; o
b)
gli organi di amministrazione, direzione o controllo di tale impresa nonché quelli di una o più altre imprese alle quali essa non è legata ai sensi di cui ai paragrafi 1 o 2 sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone in carica durante l'esercizio e fino alla redazione del bilancio consolidato.
8. Qualora gli Stati membri si avvalgano dell'opzione di cui al paragrafo 7, le imprese descritte in tale paragrafo e tutte le loro imprese figlie sono consolidate quando una o più di queste imprese sono organizzate in una delle tipologie di impresa di cui all'allegato I o all'allegato II.
9. Il paragrafo 6 del presente articolo, l', paragrafi 1, 2, 9 e 10, e gli articoli da 24 a 29 si applicano al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione consolidata di cui al paragrafo 7 del presente articolo, fatte salve le seguenti modifiche:
a)
i riferimenti alle imprese madri sono considerati come riguardanti tutte le imprese di cui al paragrafo 7 del presente articolo; e
b)
fatto salvo l', paragrafo 3, le voci “capitale”, “sovrapprezzi”, “riserva di rivalutazione”, “riserve”, “utili/perdite portati/e a nuovo” e “utile/perdita di esercizio” da includere nel bilancio consolidato comprendono gli importi cumulati attribuibili a ciascuna impresa di cui al paragrafo 7 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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