Art. 20
Relazione sul governo societario
In vigore dal 26 giu 2013
Relazione sul governo societario
1. Le imprese di cui all', punto 1, lettera a), includono una relazione sul governo societario nella loro relazione sulla gestione. Tale relazione costituisce una sezione specifica della relazione sulla gestione e contiene quanto meno le informazioni seguenti:
a)
un riferimento agli elementi seguenti, se del caso:
i)
il codice di governo societario al quale è soggetta l'impresa;
ii)
il codice di governo societario che l'impresa può avere deciso volontariamente di applicare;
iii)
tutte le informazioni pertinenti in merito alle prassi di governo societario applicate oltre agli obblighi previsti dal diritto nazionale.
Quando l'impresa fa riferimento a un codice di governo societario di cui ai punti i) o ii), essa indica altresì dove i testi pertinenti sono accessibili al pubblico. Quando fa riferimento alle informazioni di cui al punto iii), l'impresa rende pubblici dettagli relativi alle sue prassi di governo societario;
b)
quando un'impresa, a norma del diritto nazionale, si discosta dal codice di governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), essa rende noto da quali parti del codice di governo societario si discosta e i motivi di tale scelta; qualora l'impresa abbia deciso di non fare riferimento ad alcuna disposizione di un codice di governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), ne spiega i relativi motivi;
c)
la descrizione delle caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio in relazione al processo di rendicontazione contabile;
d)
le informazioni di cui all', paragrafo 1, lettere c), d), f), h) e i), della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (16), qualora l'impresa sia soggetta a detta direttiva;
e)
salvo che le informazioni siano già pienamente fornite nelle leggi nazionali, la descrizione del funzionamento dell'assemblea degli azionisti e dei suoi principali poteri, nonché la descrizione dei diritti degli azionisti e delle modalità del loro esercizio; e
f)
la descrizione della composizione e del funzionamento degli organi di amministrazione, direzione e controllo e dei loro comitati.
2. Gli Stati membri possono consentire che le informazioni richieste dal paragrafo 1 figurino:
a)
in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione secondo le modalità di cui all'; o
b)
in un documento disponibile al pubblico presso il sito Internet dell'impresa, cui è fatto riferimento nella relazione sulla gestione.
La relazione distinta o il documento di cui alle lettere a) e b), rispettivamente, possono rinviare alla relazione sulla gestione qualora le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), siano in essa disponibili.
3. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile esprimono il proprio giudizio a norma dell', paragrafo 1, secondo comma riguardo alle informazioni approntate in conformità del paragrafo 1, lettere c) e d), e verificano che siano state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e) e f).
4. Gli Stati membri possono esentare le imprese di cui al paragrafo 1 che hanno emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato a norma dell', paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, dall'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettere a), b), e) e f), salvo che tali imprese abbiano emesso azioni che sono negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione a norma dell', paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE.
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