Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 giu 2013
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1)   "enti di interesse pubblico": le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell' che sono: a) disciplinate dal diritto di uno Stato membro e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell', paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (12); b) enti creditizi quali definiti all', punto 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (13), diversi da quelli di cui all' di detta direttiva; c) imprese di assicurazione ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (14); o d) designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti; 2)   “partecipazioni”: i diritti al capitale di altre imprese, rappresentati o no da titoli, i quali, ponendo in essere un legame durevole con esse, sono destinati ad incrementare le attività dell'impresa titolare di tali diritti. Si presume che il possesso di una parte del capitale di un'altra impresa rappresenti una partecipazione quando supera una soglia percentuale che gli Stati membri fissano ad un livello inferiore o uguale al 20 %; 3)   “parte correlata”: definizione corrispondente a quella dei principi contabili internazionali adottati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (15); 4)   “immobilizzazioni”: le voci dell’attivo destinate ad essere utilizzate durevolmente nell'attività dell'impresa; 5)   “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni”: gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni; 6)   “prezzo di acquisto”: somma del prezzo da pagare e degli eventuali costi accessori, detratte eventuali riduzioni accessorie del costo di acquisto; 7)   “costo di produzione”: somma del prezzo di acquisto delle materie prime e sussidiarie e degli altri costi direttamente imputabili al prodotto considerato. Gli Stati membri autorizzano o prescrivono l'aggiunta di una congrua parte di costi generali fissi o variabili indirettamente imputabili al prodotto considerato nella misura in cui tali costi si riferiscano al periodo di fabbricazione. I costi di distribuzione restano esclusi; 8)   “rettifiche di valore”: tutte le rettifiche effettuate per tenere conto delle variazioni del valore delle attività rilevate alla data di chiusura del bilancio, indipendentemente dal fatto che queste variazioni siano definitive o meno; 9)   “impresa madre”: un'impresa che controlla una o più imprese figlie; 10)   “impresa figlia”: un'impresa controllata da un'impresa madre, inclusa l'impresa controllata da un'impresa a sua volta controllata da un’altra impresa (impresa capogruppo); 11)   “gruppo”: l'impresa madre e tutte le sue figlie; 12)   “imprese affiliate”: due o più imprese nell'ambito di un gruppo; 13)   “impresa collegata”: un'impresa in cui un'altra impresa detiene una partecipazione e sulla cui gestione e politica finanziaria esercita un'influenza notevole. Si presume che un'impresa eserciti un'influenza notevole su un'altra impresa quando detiene il 20 % o più dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale altra impresa; 14)   “enti di investimento”: a) le imprese il cui unico oggetto è l’investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività; b) le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali imprese collegate è l'acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l', paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2012/30/UE; 15)   “imprese di partecipazione finanziaria”: le imprese il cui unico oggetto è l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista; 16)   “rilevante”: lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe.
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