Art. 13
Presentazione del conto economico
In vigore dal 26 giu 2013
Presentazione del conto economico
1. Per la presentazione del conto economico gli Stati membri prescrivono uno dei due schemi o entrambi gli schemi di cui agli allegati V e VI. Se uno Stato prescrive entrambi gli schemi, può permettere alle imprese di scegliere quale schema adottare.
2. In deroga all', paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune tipologie di imprese, la presentazione, anziché di un conto economico articolato secondo gli schemi di cuiagli allegati V e VI, di un rendiconto delle loro prestazioni, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dagli allegati V e VI.
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