Art. 12
Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale
In vigore dal 26 giu 2013
Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale
1. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella voce sotto la quale esso è riportato o nella nota integrativa è annotata la sua riconducibilità anche ad altre voci.
2. Le azioni proprie e le quote proprie, nonché le partecipazioni in imprese affiliate, non possono essere iscritte in voci diverse da quelle a tal fine previste.
3. L'iscrizione degli elementi dell’attivo nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante dipende dalla relativa destinazione.
4. Nella voce “Terreni e fabbricati” si indicano i diritti immobiliari e altri diritti assimilati, quali definiti dalla legislazione nazionale.
5. Il prezzo di acquisto o il costo di produzione o l'importo rideterminato, se si applica l', paragrafo 1, degli elementi delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono diminuiti delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante la loro vita utile.
6. Le rettifiche di valore relative alle immobilizzazioni sono soggette a quanto segue:
a)
gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le immobilizzazioni finanziarie siano oggetto di rettifiche di valore, per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio;
b)
indipendentemente dal fatto che la loro utilizzazione sia o non sia limitata nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio qualora si preveda che la svalutazione sia durevole;
c)
le rettifiche di valore di cui alle lettere a) e b) sono iscritte nel conto economico e indicate separatamente nella nota integrativa, se non sono indicate separatamente nel conto economico;
d)
la valutazione al valore inferiore di cui alle lettere a) e b) non può essere mantenuta se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.
7. Le voci dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore del mercato o, in circostanze particolari, un altro valore inferiore che deve essere loro attribuito alla data di chiusura del bilancio.
La valutazione al valore inferiore di cui al primo comma non può essere mantenuta se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore.
8. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nel costo di produzione degli interessi sul capitale preso a prestito per finanziare la fabbricazione di voci delle immobilizzazioni o dell'attivo circolante sempre che tali interessi si riferiscano al periodo di fabbricazione. Tutte le applicazioni della presente disposizione sono menzionate nella nota integrativa.
9. Gli Stati membri possono autorizzare che il prezzo di acquisto o il costo di produzione delle rimanenze di beni della stessa categoria nonché di tutti gli elementi fungibili, compresi i valori mobiliari, siano calcolati sulla base dei prezzi medi ponderati, secondo i metodi "primo entrato – primo uscito" (FIFO), "ultimo entrato – primo uscito" (LIFO) o un metodo che rifletta la migliore prassi generalmente accettata.
10. Se l'importo da rimborsare su debiti è superiore all'importo ricevuto, gli Stati membri possono consentire o prescrivere che la differenza sia rilevata nell'attivo. Essa è indicata separatamente nello stato patrimoniale o nella nota integrativa. L’ammontare della differenza è ammortizzata ogni anno per un importo ragionevole ed è completamente ammortizzato al più tardi all'atto del rimborso del debito.
11. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate nel corso della loro vita utile.
In casi eccezionali in cui la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non può essere stimata attendibilmente, essi sono ammortizzati entro un termine massimo fissato dagli Stati membri. Tale termine massimo non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.
Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo dei costi di sviluppo e se detti costi non sono stati completamente ammortizzati, gli Stati membri prescrivono che sia vietata ogni distribuzione degli utili, a meno che l'importo delle riserve disponibili per la distribuzione e degli utili portati a nuovo sia almeno pari a quello dei costi non ammortizzati.
Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo dei costi di impianto e di ampliamento, questi sono ammortizzati entro un termine massimo di cinque anni. In tal caso gli Stati membri prescrivono che il terzo comma si applichi mutatis mutandis ai costi di impianto e di ampliamento.
Per casi eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare deroghe al terzo e al quarto comma. Tali deroghe, corredate delle relative motivazioni, sono menzionate nella nota integrativa.
12. I fondi sono destinati a coprire le passività la cui natura è chiaramente determinata e che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza.
Gli Stati membri possono autorizzare la creazione di fondi destinati a coprire le spese la cui natura è chiaramente determinata e che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza.
Alla data di chiusura del bilancio un fondo rappresenta la stima migliore delle spese probabili ovvero, nel caso di una passività, dell'importo occorrente per farvi fronte. I fondi non sono utilizzati per rettificare i valori dell'attivo.
Storico versioni
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