Art. 29
Personale e risorse
In vigore dal 26 giu 2013
Personale e risorse
1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base riguardo alle esigenze dei richiedenti di entrambi i sessi.
2. Gli Stati membri stanziano le risorse necessarie per le misure nazionali di attuazione della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2013:33:oj#art-29