Art. 28
Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo
In vigore dal 26 giu 2013
Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo
1. Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale, mettono in atto opportuni meccanismi con cui assicurare adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti informazioni usando il modulo di cui all’allegato I entro il 20 luglio 2016.
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