Art. 16
Formazione professionale
In vigore dal 26 giu 2013
Formazione professionale
Gli Stati membri possono autorizzare l’accesso dei richiedenti alla formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro.
L’accesso alla formazione professionale collegata a un contratto di lavoro è subordinato alla possibilità, per il richiedente, di accedere al mercato del lavoro conformemente all’.
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