Art. 52
Disposizioni transitorie
In vigore dal 26 giu 2013
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’, paragrafo 1, alle domande di protezione internazionale presentate e alle procedure di revoca della protezione internazionale avviate dopo il 20 luglio 2015 o ad una data precedente. Alle domande presentate prima del 20 luglio 2015 e alle procedure di revoca dello status di rifugiato avviate prima di tale data si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate ai sensi della direttiva 2005/85/CE.
Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’, paragrafo 2, alle domande di protezione internazionale presentate dopo il 20 luglio 2018 o ad una data precedente. Alle domande presentate prima di tale data si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ai sensi della direttiva 2005/85/CE.
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