Art. 50 · Relazioni

Art. 50

Relazioni

In vigore dal 26 giu 2013
Relazioni Entro il 20 luglio 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all’occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni cinque anni. Nel contesto della prima relazione la Commissione riferisce altresì in particolare sull’applicazione dell’ e sui vari strumenti usati in relazione al verbale del colloquio personale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:32:oj#art-50