Art. 47 · Impugnazione da parte delle autorità pubbliche

Art. 47

Impugnazione da parte delle autorità pubbliche

In vigore dal 26 giu 2013
Impugnazione da parte delle autorità pubbliche La presente direttiva non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative e/o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.
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