Art. 47
Impugnazione da parte delle autorità pubbliche
In vigore dal 26 giu 2013
Impugnazione da parte delle autorità pubbliche
La presente direttiva non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative e/o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2013:32:oj#art-47