Art. 42
Norme procedurali
In vigore dal 26 giu 2013
Norme procedurali
1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell’ godano delle garanzie di cui all’, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri possono stabilire nel diritto nazionale norme che disciplinino l’esame preliminare di cui all’. Queste disposizioni possono, in particolare:
a)
obbligare il richiedente a indicare i fatti e a produrre le prove che giustificano una nuova procedura;
b)
fare in modo che l’esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale, a esclusione dei casi di cui all’, paragrafo 6.
Queste disposizioni non rendono impossibile l’accesso del richiedente a una nuova procedura, né impediscono di fatto o limitano seriamente tale accesso.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente sia opportunamente informato dell’esito dell’esame preliminare e, ove sia deciso di non esaminare ulteriormente la domanda, dei motivi di tale decisione e delle possibilità di presentare ricorso o chiedere il riesame della decisione.
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