Art. 41 · Deroghe al diritto di rimanere in caso di di domanda reiterata

Art. 41

Deroghe al diritto di rimanere in caso di di domanda reiterata

In vigore dal 26 giu 2013
Deroghe al diritto di rimanere in caso di di domanda reiterata 1.   Gli Stati membri possono ammettere una deroga al diritto di rimanere nel territorio qualora una persona: a) abbia presentato una prima domanda reiterata, che non è ulteriormente esaminata ai sensi dell’, paragrafo 5, al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dallo Stato membro in questione; o b) manifesti la volontà di presentare un’altra domanda reiterata nello stesso Stato membro a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell’, paragrafo 5, o dopo una decisione definitiva che respinge tale domanda in quanto infondata. Gli Stati membri possono ammettere tale deroga solo se l’autorità accertante ritenga che la decisione di rimpatrio non comporti il «refoulement» diretto o indiretto, in violazione degli obblighi incombenti allo Stato membro a livello internazionale e dell’Unione. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono altresì: a) derogare ai termini di norma applicabili alle procedure accelerate, conformemente al diritto nazionale qualora la procedura d’esame sia accelerata ai sensi dell’, paragrafo 8, lettera g); b) derogare ai termini di norma applicabili alle procedure di ammissibilità di cui agli , conformemente al diritto nazionale; e/o c) derogare all’, paragrafo 8.
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