Art. 33
Domande inammissibili
In vigore dal 26 giu 2013
Domande inammissibili
1. Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento (UE) n. 604/2013, gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE, qualora la domanda sia giudicata inammissibile a norma del presente articolo.
2. Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:
a)
un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale;
b)
un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell’;
c)
un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell’;
d)
la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE; o
e)
una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma dell’, paragrafo 2, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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