Art. 32 · Domande infondate

Art. 32

Domande infondate

In vigore dal 26 giu 2013
Domande infondate 1.   Fatto salvo l’, gli Stati membri possono ritenere infondata una domanda solo se l’autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE. 2.   Nei casi di domande infondate cui si applichi una qualsiasi delle circostanze elencate nell’, paragrafo 8, gli Stati membri possono altresì ritenere una domanda manifestamente infondata, se così definita dal diritto nazionale.
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