Art. 29
Ruolo dell’UNHCR
In vigore dal 26 giu 2013
Ruolo dell’UNHCR
1. Gli Stati membri consentono che l’UNHCR:
a)
abbia accesso ai richiedenti, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano alla frontiera e nelle zone di transito;
b)
abbia accesso, previo consenso del richiedente, alle informazioni sulle singole domande di protezione internazionale, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;
c)
nell’esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell’ della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di protezione internazionale.
2. Il paragrafo 1 si applica anche a un’organizzazione che opera per conto dell’UNHCR nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente a un accordo con lo Stato membro stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2013:32:oj#art-29