Art. 29 · Ruolo dell’UNHCR

Art. 29

Ruolo dell’UNHCR

In vigore dal 26 giu 2013
Ruolo dell’UNHCR 1.   Gli Stati membri consentono che l’UNHCR: a) abbia accesso ai richiedenti, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano alla frontiera e nelle zone di transito; b) abbia accesso, previo consenso del richiedente, alle informazioni sulle singole domande di protezione internazionale, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese; c) nell’esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell’ della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di protezione internazionale. 2.   Il paragrafo 1 si applica anche a un’organizzazione che opera per conto dell’UNHCR nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente a un accordo con lo Stato membro stesso.
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