Art. 28
Procedura in caso di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa
In vigore dal 26 giu 2013
Procedura in caso di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa
1. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità accertante prenda la decisione di sospendere l’esame ovvero, se l’autorità accertante giudica la domanda infondata in base a un adeguato esame del merito della stessa in linea con l’ della direttiva 2011/95/UE, respingere la domanda.
Gli Stati membri possono presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda di protezione internazionle o rinunciato a essa, in particolare quando è accertato che:
a)
il richiedente non ha risposto alla richiesta di fornire informazioni essenziali per la sua domanda a norma dell’ della direttiva 2011/95/UE né è comparso al colloquio personale di cui agli articoli da 14 a 17 della presente direttiva, a meno che dimostri, entro un ragionevole periodo di tempo, di non aver potuto per cause di forza maggiore;
b)
è fuggito o si è allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui viveva o era trattenuto, senza contattare l’autorità competente in tempi ragionevoli oppure, trascorso un termine ragionevole, non ha ottemperato al dovere di presentarsi o ad altri obblighi di comunicazione, a meno che il richiedente dimostri che ciò era dovuto a circostanze che sfuggono al suo controllo.
Per l’attuazione delle presenti disposizioni gli Stati membri possono fissare termini od orientamenti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché un richiedente che si ripresenta all’autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l’esame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda che non sarà sottoposta alla procedura di cui agli .
Gli Stati membri possono prevedere un termine di almeno nove mesi dopo il quale un caso non può più essere riaperto oppure la nuova domanda può essere trattata come domanda reiterata e sottoposta alla procedura di cui agli . Gli Stati membri possono prevedere che il caso del richiedente sia riaperto solo una volta.
Gli Stati membri garantiscono che quella persona non sia allontanata in violazione del principio di «non-refoulement».
Gli Stati membri possono autorizzare l’autorità accertante a riprendere l’esame della domanda dal momento in cui è stato sospeso.
3. Il presente articolo fa salvo il regolamento (UE) n. 604/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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