Art. 23 · Ambito di applicazione dell’assistenza e della rappresentanza legali

Art. 23

Ambito di applicazione dell’assistenza e della rappresentanza legali

In vigore dal 26 giu 2013
Ambito di applicazione dell’assistenza e della rappresentanza legali 1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, che assiste o rappresenta un richiedente a norma del diritto nazionale, abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base che è o sarà presa una decisione. Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione, qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all’esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi gli Stati membri: a) aprono l’accesso a tali informazioni o fonti alle autorità di cui al capo V; e b) stabiliscono nel diritto nazionale procedure che garantiscano il rispetto dei diritti di difesa del richiedente. Con riguardo alla lettera b), gli Stati membri possono, in particolare, dare accesso a dette informazioni o fonti all’avvocato o ad altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l’esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché l’avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente possa accedere alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente, a norma dell’, paragrafo 4, e dell’, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2013/33/UE. 3.   Gli Stati membri acconsentono a che al colloquio personale un richiedente possa farsi accompagnare da un avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri possono disporre che l’avvocato o altro consulente legale possano intervenire solo alla fine del colloquio personale. 4.   Fatto salvo il presente articolo o l’, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono adottare norme che dispongano la presenza di un avvocato o altro consulente legale a tutti i colloqui previsti nel procedimento. Gli Stati membri possono richiedere la presenza del richiedente al colloquio personale, anche se questi è rappresentato a norma del diritto nazionale da un avvocato o altro consulente legale, e possono chiedere al richiedente di rispondere personalmente alle domande poste. Fatto salvo il presente articolo o l’, paragrafo 1, lettera b), l’assenza di un avvocato o altro consulente legale non osta a che l’autorità competente svolga un colloquio personale con il richiedente.
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