Art. 21 · Condizioni per le informazioni giuridiche e procedurali gratuite e l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite

Art. 21

Condizioni per le informazioni giuridiche e procedurali gratuite e l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite

In vigore dal 26 giu 2013
Condizioni per le informazioni giuridiche e procedurali gratuite e l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite 1.   Gli Stati membri possono disporre che a fornire le informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all’ siano organizzazioni non governative, professionisti di autorità governative o servizi statali specializzati. L’assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all’ sono concesse da tali persone ammesse o autorizzate a norma del diritto nazionale. 2.   Gli Stati membri possono prevedere che siano fornite le informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all’ e l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all’: a) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o b) soltanto tramite i servizi di avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti. Gli Stati membri possono prevedere che l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all’ siano fornite soltanto nelle procedure di impugnazione a norma del capo V dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dal diritto nazionale, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d’appello. Gli Stati membri possono altresì disporre che non siano concesse l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all’ ai richiedenti che non sono più presenti nel loro territorio in applicazione dell’, paragrafo 2, lettera c). 3.   Gli Stati membri possono prevedere le norme a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento di richieste di informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all’ e di assistenza e rappresentanza legali gratuite di cui all’. 4.   Gli Stati membri possono altresì: a) imporre limiti monetari e/o temporali alla fornitura di informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all’ e alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite di cui all’, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all’accesso alla fornitura di informazioni giuridiche e procedurali e all’assistenza e rappresentanza legali; b) prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell’assistenza legale. 5.   Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata presa in base a informazioni false fornite dal richiedente.
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