Art. 19
Informazioni giuridiche e procedurali gratuite nelle procedure di primo grado
In vigore dal 26 giu 2013
Informazioni giuridiche e procedurali gratuite nelle procedure di primo grado
1. Nelle procedure di primo grado di cui al capo III gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti ricevano gratuitamente, su richiesta, informazioni giuridiche e procedurali, comprendenti, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente. In caso di decisione negativa su una domanda di primo grado, gli Stati membri forniscono altresì ai richiedenti, su richiesta, informazioni — oltre a quelle fornite ai sensi dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 1, lettera f), — al fine di chiarire i motivi di tale decisione e spiegare in che modo è possibile contestare la decisione.
2. La fornitura gratuita di informazioni giuridiche e procedurali è soggetta alle condizioni di cui all’.
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