Art. 1
Modifiche
In vigore dal 12 giu 2013
Modifiche
La direttiva 92/65/CEE è così modificata:
1)
l’articolo 10 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per formare oggetto di scambi, i gatti, i cani e i furetti devono:
a)
soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 6 e, ove applicabile, all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (*1);
b)
essere sottoposti ad un esame clinico effettuato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione da un veterinario abilitato dall’autorità competente; e
c)
essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario:
i)
conforme al modello previsto all’allegato E, parte 1; e
ii)
firmato da un veterinario ufficiale il quale attesta che il veterinario abilitato dall’autorità competente ha documentato nella sezione pertinente del documento di identificazione, nel formato di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013, l’esame clinico effettuato in conformità della lettera b), dal quale è emerso che, al momento dell’esame, gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (*2).
(*1)
GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1."
(*2)
GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.»;"
b)
il paragrafo 3 è soppresso;
2)
all’articolo 16, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Per quanto riguarda i gatti, i cani e i furetti, le condizioni di importazione devono essere almeno equivalenti a quelle di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all’articolo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013.
Oltre alle condizioni di cui al secondo comma, i cani, i gatti e i furetti devono essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario compilato e firmato da un veterinario ufficiale il quale attesta che gli animali sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato da un veterinario abilitato dall’autorità competente entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione, il quale ha verificato che, al momento dell’esame, gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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