Art. 8 · Designazione dell’autorità competente

Art. 8

Designazione dell’autorità competente

In vigore dal 12 giu 2013
Designazione dell’autorità competente 1.   Gli Stati membri designano un’autorità competente responsabile per le seguenti funzioni di regolamentazione: a) valutare e accettare le relazioni sui grandi rischi, valutare le comunicazioni di progettazione e di operazioni di pozzo o combinate e altri documenti di questo tipo che le sono sottoposti; b) vigilare sul rispetto da parte degli operatori e dei proprietari della presente direttiva, anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione; c) fornire consulenza ad altre autorità o organismi, compresa l’autorità competente per il rilascio delle licenze; d) elaborare piani annuali a norma dell’; e) elaborare relazioni; f) cooperare con le autorità competenti o con i punti di contatto conformemente all’. 2.   Gli Stati membri assicurano in ogni momento l’indipendenza e l’obiettività dell’autorità competente nello svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione e, in particolare, rispetto al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Si evitano pertanto i conflitti di interesse tra le funzioni di regolamentazione dell’autorità competente da una parte e, dall’altra, le funzioni di regolamentazione in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, rilascio di licenze per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nello Stato membro e riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni. 3.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri dispongono che le funzioni di regolamentazione dell’autorità competente siano svolte in un’autorità indipendente da qualsiasi delle funzioni dello Stato membro in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, di rilascio di licenze per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nello Stato membro e di riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni. Tuttavia, se il numero totale di impianti in mare normalmente presidiati è inferiore a sei, lo Stato membro interessato può decidere di non applicare il primo comma. Tale decisione lascia impregiudicati i suoi obblighi a norma del paragrafo 2. 4.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico una descrizione del modo in cui è organizzata l’autorità competente, compreso il motivo per cui hanno istituito l’autorità competente in tale forma, e del modo in cui hanno garantito lo svolgimento delle funzioni di regolamentazione previste al paragrafo 1 e il rispetto degli obblighi previsti al paragrafo 2. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente disponga delle risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere i suoi compiti a norma alla presente direttiva. Tali risorse sono commisurate alla portata delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi degli Stati membri. 6.   Gli Stati membri possono concludere accordi formali con pertinenti agenzie dell’Unione o altri organismi adeguati, se disponibili, per la messa a disposizione di competenze specialistiche al fine di sostenere l’autorità competente nello svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione. Ai fini del presente paragrafo, un organismo non si ritiene adeguato se la sua obiettività può essere compromessa da conflitti di interesse. 7.   Gli Stati membri possono istituire meccanismi in base ai quali i costi finanziari sostenuti dall’autorità competente nello svolgimento dei propri compiti a norma della presente direttiva possono essere posti a carico dei licenziatari, degli operatori o dei proprietari. 8.   Se l’autorità competente comprende più di un organismo, gli Stati membri fanno tutto il necessario per evitare la duplicazione delle funzioni di regolamentazione tra tali organismi. Gli Stati membri possono designare uno degli organismi costitutivi quale organismo guida con responsabilità per il coordinamento delle funzioni di regolamentazione a norma della presente direttiva e per le relazioni alla Commissione. 9.   Gli Stati membri esaminano le attività dell’autorità competente e adottano tutte le misure necessarie per migliorarne l’efficacia nello svolgimento delle funzioni di regolamentazione di cui al paragrafo 1.
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