Art. 6 · Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi all’interno delle aree autorizzate

Art. 6

Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi all’interno delle aree autorizzate

In vigore dal 12 giu 2013
Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi all’interno delle aree autorizzate 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli impianti di produzione e le infrastrutture connesse siano eserciti nelle aree autorizzate solo da operatori designati a tal fine a norma dell’, paragrafo 4. 2.   Gli Stati membri dispongono che il licenziatario garantisca che l’operatore abbia la capacità di soddisfare i requisiti per operazioni specifiche nel quadro di tale licenza. 3.   In tutto il corso delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, gli Stati membri dispongono che il licenziatario faccia quanto ragionevolmente possibile per garantire che l’operatore soddisfi i requisiti, svolga le sue mansioni e adempia ai suoi compiti conformemente alla presente direttiva. 4.   Se l’autorità competente riscontra che l’operatore non è più in grado di soddisfare i pertinenti requisiti a norma della presente direttiva, l’autorità competente per il rilascio delle licenze ne viene informata. L’autorità competente per il rilascio delle licenze ne informa quindi il licenziatario e il licenziatario assume la responsabilità per l’esecuzione dei compiti in questione e propone, senza indugio, all’autorità competente per il rilascio delle licenze un operatore sostitutivo. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione non siano iniziate o proseguite fino quando la relazione sui grandi rischi non sia accettata da parte dell’autorità competente, a norma della presente direttiva. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni di pozzo o le operazioni combinate non siano iniziate o proseguite fino a che non sia stata accettata la relazione sui grandi rischi per gli impianti interessati. Inoltre, tali operazioni non sono avviate o proseguite qualora una comunicazione di operazioni di pozzo o una comunicazione di operazioni combinate non sia presentata a norma dell’, paragrafo 1, rispettivamente lettere h) o i) all’autorità competente o qualora l’autorità competente sollevi obiezioni sul contenuto di una comunicazione. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché sia istituita una zona di sicurezza circostante l’impianto e affinché sia vietato alle navi entrare o stazionare in tale zona. Tuttavia, tale divieto non si applica alle navi che entrano o stazionano nella zona di sicurezza: a) nell’ambito della posa, dell’ispezione, della prova, della riparazione, della manutenzione, della modifica, del rinnovo o della rimozione di cavi, oleodotti o gasdotti nella zona di sicurezza o nelle adiacenze; b) per fornire servizi o per trasportare persone o merci verso o da un impianto situato in tale zona di sicurezza; c) sotto l’autorità dello Stato membro, per ispezionare un impianto o un’infrastruttura connessa situati in tale zona di sicurezza; d) in collegamento con il salvataggio o il tentativo di salvataggio di vite umane o di beni; e) a causa di intemperie; f) in situazioni di emergenza; o g) con l’assenso dell’operatore, del proprietario o dello Stato membro nel quale è ubicata la zona di sicurezza. 8.   Gli Stati membri istituiscono un meccanismo per l’effettiva partecipazione, in consultazione tripartita tra autorità competente, operatori e proprietari e rappresentanti dei lavoratori alla formulazione di standard e strategie in materia di prevenzione degli incidenti gravi.
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