Art. 40
Relazione e revisione
In vigore dal 12 giu 2013
Relazione e revisione
1. Entro il 19 luglio 2019 la Commissione valuta, tenendo debitamente conto degli sforzi e delle esperienze delle autorità competenti, l’esperienza dell’attuazione della presente direttiva.
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente i risultati di tale valutazione. Detta relazione include eventuali proposte opportune di modifica della presente direttiva.
Storico versioni
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