Art. 4
Considerazioni su sicurezza e ambiente per quanto riguarda le licenze
In vigore dal 12 giu 2013
Considerazioni su sicurezza e ambiente per quanto riguarda le licenze
1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sul rilascio o il trasferimento di licenze per effettuare operazioni in mare nel settore degli idrocarburi tengano conto della capacità di un soggetto che richiede tale licenza di soddisfare i requisiti per le operazioni nel quadro della licenza in questione, come stabilito dalle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare dalla presente direttiva.
2. In particolare, nel valutare la capacità tecnica e finanziaria di un soggetto che richiede una licenza, si tiene debitamente conto di quanto segue:
a)
i rischi, i pericoli e ogni altra informazione pertinente relativa all’area autorizzata in questione, compreso, se del caso, il costo del degrado dell’ambiente marino di cui all’, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/56/CE;
b)
la particolare fase delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;
c)
le capacità finanziarie del richiedente, comprese le eventuali garanzie finanziarie, di coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in questione, inclusa la responsabilità per danni economici potenziali, qualora tale responsabilità sia prevista dal diritto nazionale;
d)
le informazioni disponibili riguardanti le prestazioni del richiedente in materia di sicurezza e ambiente, anche riguardo a incidenti gravi, ove opportuno per le operazioni per le quali è stata richiesta la licenza.
Prima di rilasciare o trasferire una licenza per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, l’autorità competente per il rilascio delle licenze consulta, se del caso, l’autorità competente.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente per il rilascio delle licenze conceda una licenza solo qualora il richiedente abbia dimostrato con delle prove che il richiedente ha adottato o adotterà, sulla base di disposizioni che saranno decise dagli Stati membri, misure adeguate per coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi effettuate dal richiedente. Tale disposizione è valida ed efficace dall’inizio delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Gli Stati membri obbligano i richiedenti a fornire in modo appropriato le prove della capacità finanziaria e tecnica, nonché ogni altra informazione pertinente relativa alla zona coperta dalla licenza e alla particolare fase delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
Gli Stati membri valutano l’adeguatezza delle disposizioni di cui primo comma per stabilire se il richiedente abbia risorse finanziarie sufficienti per l’avvio immediato e il proseguimento ininterrotto di tutte le misure necessarie per una risposta efficace alle emergenze e una successiva riparazione.
Gli Stati membri facilitano l’utilizzo di strumenti finanziari sostenibili e altre soluzioni per assistere i richiedenti licenze nel dimostrare la loro capacità finanziaria a norma del primo comma.
Gli Stati membri stabiliscono come minimo procedure per assicurare la gestione rapida e adeguata delle domande di risarcimento anche rispetto agli indennizzi per incidenti transfrontalieri.
Gli Stati membri dispongono che il licenziatario mantenga una capacità sufficiente di soddisfare i suoi obblighi finanziari derivanti da responsabilità per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
4. L’autorità competente per il rilascio delle licenze o il licenziatario designano l’operatore. Se l’operatore deve essere designato dal licenziatario, l’autorità competente per il rilascio delle licenze ne riceve in anticipo comunicazione della designazione. In tali casi, l’autorità competente per il rilascio delle licenze, se necessario in consultazione con l’autorità competente, può sollevare un’obiezione contro la designazione dell’operatore. Ove sia sollevata una siffatta obiezione, gli Stati membri obbligano il licenziatario a designare un altro operatore adeguato o ad assumere le responsabilità dell’operatore a norma della presente direttiva.
5. Le procedure di rilascio delle licenze per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi relative a una determinata area autorizzata sono organizzate in modo da permettere allo Stato membro di esaminare prima dell’inizio della produzione le informazioni raccolte in seguito all’esplorazione.
6. Nel valutare le capacità tecniche e finanziarie di un richiedente licenza, si accorda particolare attenzione a tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale, soprattutto agli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico e nell’adattamento a quest’ultimo, quali le paludi salmastre e le praterie di erba marina, nonché alle zone marine protette, tra cui le zone speciali di conservazione a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (21), le zone di protezione speciale a norma della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (22), e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall’Unione o dagli Stati membri interessati nel quadro di accordi internazionali o regionali di cui sono parte.
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