Art. 35 · Poteri delegati della Commissione

Art. 35

Poteri delegati della Commissione

In vigore dal 12 giu 2013
Poteri delegati della Commissione Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per adeguare gli allegati I, II, VI e VII al fine di includervi informazioni aggiuntive che possono rivelarsi necessarie alla luce del progresso tecnico. Tali adeguamenti non comportano modifiche sostanziali degli obblighi di cui alla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:30:oj#art-35