Art. 34 · Sanzioni

Art. 34

Sanzioni

In vigore dal 12 giu 2013
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutti le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 19 luglio 2015 e notificano senza indugio alla stessa eventuali modifiche successive.
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