Art. 32 · Preparazione e risposta alle emergenze transfrontaliere di Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione non si svolgono attività in mare nel settore degli idrocarburi

Art. 32

Preparazione e risposta alle emergenze transfrontaliere di Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione non si svolgono attività in mare nel settore degli idrocarburi

In vigore dal 12 giu 2013
Preparazione e risposta alle emergenze transfrontaliere di Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione non si svolgono attività in mare nel settore degli idrocarburi 1.   Gli Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione non si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi designano un punto di contatto per lo scambio di informazioni con Stati membri limitrofi interessati. 2.   Gli Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione non si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi applicano l’, paragrafi 4 e 7, per assicurare un’adeguata capacità di risposta nel caso siano interessati da un incidente grave. 3.   Gli Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione non si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi coordinano con altri Stati membri interessati i loro piani nazionali di emergenza per l’ambiente marino nella misura necessaria per assicurare la risposta più efficace possibile a un incidente grave. 4.   Uno Stato membro nell’ambito della cui giurisdizione non si svolgono attività in mare nel settore degli idrocarburi e che è interessato da un incidente grave: a) adotta tutte le misure idonee, conformemente al piano nazionale di emergenza di cui al paragrafo 3; b) provvede affinché tutte le informazioni che sono soggette al suo controllo e disponibili nell’ambito della sua giurisdizione e che possono essere rilevanti al fine di un’indagine esauriente sull’incidente grave siano, su richiesta, fornite o rese accessibili allo Stato membro che svolge le indagini di cui all’.
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