Art. 31 · Preparazione e risposta alle emergenze a livello transfrontaliero di Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

Art. 31

Preparazione e risposta alle emergenze a livello transfrontaliero di Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

In vigore dal 12 giu 2013
Preparazione e risposta alle emergenze a livello transfrontaliero di Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi 1.   Qualora uno Stato membro ritenga probabile che un grande rischio connesso a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi che devono avvenire nell’ambito della sua giurisdizione possa avere gravi ripercussioni sull’ambiente in un altro Stato membro, trasmette, prima dell’inizio delle operazioni, le informazioni pertinenti allo Stato membro potenzialmente interessato e si adopera, congiuntamente con tale Stato membro, per adottare misure atte a prevenire danni. Gli Stati membri che ritengono di essere potenzialmente interessati possono sempre chiedere allo Stato membro nell’ambito della cui giurisdizione deve svolgersi l’operazione in mare nel settore degli idrocarburi che tutte le informazioni pertinenti siano loro trasmesse. Tali Stati membri possono valutare congiuntamente l’efficacia delle misure fatte salve le funzioni di regolamentazione dell’autorità competente per l’operazione interessata a norma dell’, paragrafo 1, lettere a), b) e c). 2.   I grandi rischi individuati a norma del paragrafo 1 sono presi in considerazione nei piani interni ed esterni di risposta alle emergenze per facilitare un’efficace risposta congiunta a un incidente grave. 3.   Qualora vi sia un rischio di effetti transfrontalieri prevedibili di incidenti gravi che interessano paesi terzi, gli Stati membri, su una base di reciprocità, rendono disponibili le informazioni ai paesi terzi. 4.   Gli Stati membri coordinano tra loro le misure relative alle zone al di fuori della giurisdizione dell’Unione al fine di prevenire potenziali effetti negativi delle attività in mare nel settore degli idrocarburi. 5.   Gli Stati membri mettono regolarmente alla prova la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti gravi in collaborazione con gli Stati membri interessati, le agenzie dell’Unione e, su una base di reciprocità, i paesi terzi potenzialmente interessati. La Commissione può contribuire alle esercitazioni dedicate alla prova di meccanismi di emergenza transfrontalieri. 6.   In caso di incidente grave o di minaccia imminente di incidente grave, che provochi o possa avere effetti transfrontalieri, lo Stato membro nella cui giurisdizione tale situazione si verifichi ne informa immediatamente la Commissione e gli Stati membri o paesi terzi che possono essere interessati da tale situazione e fornisce continuamente informazioni pertinenti per un’efficace risposta all’emergenza.
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