Art. 3 · Principi generali di gestione del rischio nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

Art. 3

Principi generali di gestione del rischio nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

In vigore dal 12 giu 2013
Principi generali di gestione del rischio nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi 1.   Gli Stati membri obbligano gli operatori a provvedere affinché siano adottate tutte le misure adeguate a prevenire incidenti gravi in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. 2.   Gli Stati membri assicurano che gli operatori non siano sollevati dai loro obblighi a norma della presente direttiva a motivo del fatto che le azioni o le omissioni che hanno causato incidenti gravi o vi hanno contribuito sono state effettuate da contraenti incaricati. 3.   In caso di incidente grave, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori adottino tutte le misure adeguate a limitarne le conseguenze per la salute umana e l’ambiente. 4.   Gli Stati membri obbligano gli operatori a provvedere affinché le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi siano effettuate sulla base di una gestione del rischio sistematica, in modo tale che i rischi residui di incidenti gravi per le persone, l’ambiente e gli impianti in mare siano accettabili.
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