Art. 29 · Piani esterni di risposta alle emergenze e preparazione alle emergenze

Art. 29

Piani esterni di risposta alle emergenze e preparazione alle emergenze

In vigore dal 12 giu 2013
Piani esterni di risposta alle emergenze e preparazione alle emergenze 1.   Gli Stati membri predispongono piani esterni di risposta alle emergenze che coprono tutti gli impianti in mare nel settore degli idrocarburi o le infrastrutture connesse e tutte le zone potenzialmente interessate nell’ambito della loro giurisdizione. Gli Stati membri specificano il ruolo e gli obblighi finanziari di licenziatari e operatori nei piani di risposta esterna all’emergenza. 2.   I piani esterni di risposta alle emergenze sono predisposti dallo Stato membro in collaborazione con gli operatori e proprietari interessati e, se del caso, con i licenziatari e l’autorità competente e tengono conto della versione più aggiornata dei piani interni di risposta alle emergenze degli impianti esistenti o pianificati o delle infrastrutture connesse esistenti o pianificate nell’area coperta dal piano esterno di risposta alle emergenze. 3.   I piani esterni di risposta alle emergenze sono redatti in conformità dell’allegato VII e sono resi disponibili alla Commissione, ad altri Stati membri eventualmente interessati e al pubblico. Nel rendere disponibili i rispettivi piani esterni di risposta alle emergenze, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni divulgate non mettano a rischio la sicurezza e le operazioni degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi e non ledano gli interessi economici degli Stati membri o la sicurezza personale e il benessere di funzionari degli Stati membri. 4.   Gli Stati membri adottano misure adeguate per raggiungere un elevato livello di compatibilità e interoperabilità delle attrezzature e delle competenze d’intervento di tutti gli Stati membri in una regione geografica, e se necessario al di là di essa. Gli Stati membri incoraggiano l’industria a sviluppare attrezzature di risposta e servizi a contratto che siano compatibili e interoperabili in tutta la regione geografica. 5.   Gli Stati membri tengono un registro delle attrezzature e dei servizi di risposta alle emergenze conformemente all’allegato VIII, punto 1. Tale registro è a disposizione di altri Stati membri potenzialmente interessati e della Commissione e, su una base di reciprocità, dei paesi terzi limitrofi. 6.   Gli Stati membri garantiscono che operatori e proprietari verifichino periodicamente la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti gravi in stretta cooperazione con le pertinenti autorità degli Stati membri. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti o, se del caso, i punti di contatto elaborino scenari per la cooperazione nelle emergenze. Se necessario, tali scenari sono valutati e aggiornati periodicamente.
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