Art. 28 · Prescrizioni relative ai piani interni di risposta alle emergenze

Art. 28

Prescrizioni relative ai piani interni di risposta alle emergenze

In vigore dal 12 giu 2013
Prescrizioni relative ai piani interni di risposta alle emergenze 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i piani interni di risposta alle emergenze che devono essere predisposti dall’operatore o dal proprietario in conformità dell’ e presentati a norma dell’, paragrafo 1, lettera g), siano: a) posti in essere tempestivamente per rispondere a qualsiasi incidente grave o situazione che presenti un rischio immediato di incidente grave; e b) in linea con il piano esterno di risposta alle emergenze di cui all’. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore e il proprietario facciano in modo che l’accesso alle attrezzature e alle competenze necessarie per il piano interno di risposta alle emergenze siano disponibili in ogni momento e li mettano a disposizione delle autorità responsabili dell’esecuzione del piano esterno di risposta alle emergenze dello Stato membro in cui si applica il piano esterno di risposta alle emergenze. 3.   Il piano interno di risposta alle emergenze è redatto a norma dell’allegato I, parte 10, e aggiornato a seguito di eventuali modifiche sostanziali della relazione sui grandi rischi o delle comunicazioni presentate a norma dell’. Tali aggiornamenti sono presentati all’autorità competente a norma dell’, paragrafo 1, lettera g), e comunicati all’autorità pertinente o alle autorità responsabili per la preparazione dei piani esterni di risposta alle emergenze per la zona interessata. 4.   Il piano interno di risposta alle emergenze è integrato da altre misure relative alla protezione e al salvataggio del personale dell’impianto colpito in modo da assicurare buone prospettive di sicurezza e di sopravvivenza delle persone.
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